Il Codice civile prescrive che la donazione di un bene di “non modico valore” avvenga con atto pubblico (art. 782), ma la prassi italiana delle immatricolazioni consente di registrare al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) un trasferimento “a titolo gratuito” con una semplice scrittura privata la cui firma sia autenticata da un pubblico ufficiale (funzionario comunale, delegato ACI o STA). Il PRA trascrive regolarmente l’atto e rilascia il Documento Unico (DU) intestato al nuovo proprietario, purché siano pagate le stesse imposte previste per una compravendita. Chi intende evitare il notaio accetta quindi un lieve margine di rischio civilistico (la possibilità, astratta, che un erede contesti la validità formale), ma ottiene un titolo valido verso la Motorizzazione e le compagnie di assicurazione.
I requisiti preliminari: veicolo libero da fermi, consensi e documentazione
Prima di predisporre l’atto è opportuno verificare che sull’auto non gravino fermi amministrativi, ipoteche o pignoramenti presso il PRA; un “estratto cronologico” rilasciato allo sportello ACI conferma la situazione giuridica. Donante e donatario devono essere maggiorenni e muniti di documento d’identità e codice fiscale. Occorre avere in mano il Documento Unico oppure, se il veicolo è ancora nella vecchia configurazione, Carta di circolazione + Certificato di Proprietà cartaceo o digitale (CDP/ CDPD).
Redigere la scrittura di cessione a titolo gratuito
Sul retro del CDP (o, se si dispone del DU o del CDPD, su un foglio a parte corredato dal modello NP3C) si redige la dichiarazione: «Il sottoscritto ___, nato a , C.F., dona a titolo gratuito il veicolo targato ___ al Sig. ___, nato a , C.F.». La parola dona o la formula “cedo a titolo gratuito” è essenziale per qualificare l’atto. Non serve indicare un prezzo simbolico, perché il PRA riconosce la gratuità.
Autenticare la firma senza passare dal notaio
Entrambe le parti (o, più spesso, il solo donante) si recano:
- allo Sportello Telematico dell’Automobilista – STA di una delegazione ACI;
- oppure all’ufficio anagrafe del Comune di residenza.
Il funzionario verifica identità e capacità di agire, appone il timbro di autenticazione di firma e trattiene una marca da bollo da 16 €. L’operazione costa in genere meno di 20 € .
Trascrivere la donazione al PRA entro 60 giorni
Con l’atto autenticato il donatario (o un’agenzia) presenta la pratica al PRA, allegando: atto di donazione, DU o CDP, modello NP3C compilato, fotocopia dei documenti, dichiarazione sostitutiva di residenza se necessario. Il PRA aggiorna l’archivio, stampa il nuovo Documento Unico digitale e toglie contestualmente l’intestazione del precedente proprietario. Il termine di legge è 60 giorni dalla data dell’autentica; il mancato rispetto comporta sanzioni pecuniarie e ritiro del DU (art. 94 CdS).
Costi fiscali: IPT, emolumenti ACI, bolli
La gratuità dell’atto non esonera dal versamento di:
- Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT): varia per provincia e potenza (es.: 151 € oltre i 53 kW a Roma nel 2025). Alcune province applicano riduzioni per donazioni fra parenti di primo grado, ma la regola non è uniforme.
- Emolumenti ACI 27 € + imposta di bollo DU 32 € + diritti Motorizzazione 10,20 €.
In totale, un passaggio a titolo gratuito oscilla fra 190 € e 350 € a seconda della provincia e dei kW.
Dopo la trascrizione: assicurazione, tasse e comunicazioni
Il nuovo proprietario deve:
- rinnovare o stipulare la polizza RC Auto indicando la data di passaggio;
- pagare il bollo dalla scadenza successiva;
- comunicare l’avvenuta cessione all’eventuale finanziaria se il veicolo era in leasing o finanziamento.
Alternative pratiche se il valore dell’auto è modesto
Per veicoli di valore irrisorio (art. 783 c.c.), la donazione può avvenire con la semplice consegna delle chiavi; ciò però non esonera dalla trascrizione al PRA, che richiede comunque l’autentica della firma. Chi volesse ridurre al minimo il rischio di nullità senza andare dal notaio può scegliere di indicare un corrispettivo simbolico (es. 100 €), configurando l’atto come vendita a prezzo irrisorio e firmandolo con le stesse modalità: il PRA lo accetta senza rilievi.
Conclusione: donare un’auto senza notaio è possibile seguendo la trafila PRA
Il cuore della procedura sta nella scrittura privata con firma autenticata e nella registrazione tempestiva al Pubblico Registro Automobilistico. Raccogliere i documenti, pagare le imposte dovute, rispettare i 60 giorni e curare la polizza assicurativa garantisce un trasferimento pulito e riconosciuto da tutti gli enti, pur senza ricorrere all’atto notarile. Chi dona tutela così il destinatario da future contestazioni di circolazione o tributi, mentre chi riceve ottiene un titolo giuridico pieno sul veicolo, pronto per essere guidato o eventualmente rivenduto in modo trasparente.